Art. 19.

      1. All'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è soppresso;

          b) al comma 4, le parole da: «garantendo in esse la presenza» fino alla fine del comma sono soppresse;

          c) il comma 6 è abrogato;

          d) al comma 8, le parole: «Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

 

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